Art. 8.
(Ufficio esecutivo).

      1. Ogni due anni, nel corso della prima riunione dell'esercizio sociale di cui all'articolo 3, il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, un ufficio esecutivo con composizione paritetica, comprendente dieci membri, tra i quali:

          a) il presidente;

          b) uno o più vice presidenti;

          c) un segretario e un vice segretario;

          d) un tesoriere e un vice tesoriere.

      2. Le funzioni di presidente, di tesoriere e di vice tesoriere e le funzioni di vice presidente, di segretario e di vice segretario sono conferite alternativamente a ciascuno dei collegi di cui all'articolo 5.
      3. Ai fini dell'elezione di cui al comma 1, la maggioranza assoluta dei votanti è necessaria per la prima votazione; è sufficiente la maggioranza relativa nella seconda votazione. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano.

 

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      4. L'ufficio esecutivo adotta tutti i provvedimenti necessari per la gestione e il buon funzionamento amministrativo dell'Agenzia; cura lo svolgimento degli affari correnti; esercita le deleghe ad esso eventualmente conferite dal consiglio di amministrazione e delega a determinati suoi membri alcune delle proprie attribuzioni; nomina il direttore e ne determina le funzioni, ovvero delega tale carica ad alcuni suoi membri.
      5. Il presidente assicura l'esecuzione delle decisioni dell'ufficio esecutivo e il regolare funzionamento dell'Agenzia, che egli rappresenta in sede giudiziaria e in tutti gli atti della vita civile. Egli può farsi sostituire da un mandatario, per scopi specifici. Egli può, altresì, delegare al direttore tutti o parte dei propri poteri di gestione corrente.
      6. I vice presidenti sostituiscono il presidente in caso di impedimento o di delega da parte di quest'ultimo.
      7. Il segretario e il vice segretario sono incaricati delle convocazioni, dei verbali, della corrispondenza, ovvero delegano tali funzioni al direttore.
      8. Il tesoriere e il vice tesoriere hanno il compito di assicurare la continuità del rapporto tra il consiglio di amministrazione o l'ufficio esecutivo e la direzione dell'Agenzia, nei settori finanziari e di bilancio. La loro attività si svolge in quattro settori:

          a) controllo delle entrate: essi assicurano il collegamento con gli organi incaricati della raccolta delle quote e curano la buona applicazione delle convenzioni stipulate a tale fine;

          b) tesoreria: controllano la situazione di tesoreria dell'Agenzia e propongono al presidente i provvedimenti, assunzioni o conferimenti di prestiti, destinati ad assicurarne la buona gestione;

          c) preparazione del bilancio: seguono l'elaborazione dei progetti della direzione, che devono essere a essi comunicati prima della presentazione all'ufficio esecutivo e al consiglio di amministrazione;

          d) monitoraggio del bilancio: ricevono la comunicazione della situazione delle

 

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spese in rapporto al bilancio, come risulta dal controllo finanziario, e comunicano all'ufficio esecutivo le loro osservazioni; giudicano congiuntamente sull'opportunità di trasferimenti da una voce di bilancio all'altra, ed eventualmente li autorizzano; propongono all'ufficio esecutivo, nel corso dell'anno, finanziamenti supplementari limitati e con carattere di urgenza, in caso si rendano necessari a fronte di situazioni impreviste; prima della presentazione del bilancio al consiglio di amministrazione sono informati dei lavori della commissione di controllo di cui all'articolo 13 e della relazione del revisore contabile.

      9. Il tesoriere e il vice tesoriere ricevono tutti gli incarichi o le deleghe del consiglio di amministrazione o dell'ufficio esecutivo per questioni di ordine finanziario e amministrativo.